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D.Lvo 29/10/1999 n. 490c) le funzioni e le competenze attribuite alle regioni e agli enti locali dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Articolo 12 Regolamento (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 73; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 73) 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni di questo Titolo. 2. Fino all'emanazione del regolamento previsto al comma 1 restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363 e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questo Titolo. 3. In questo Titolo si intende per "regolamento" il provvedimento emanato a norma del comma 1. Articolo 13 Notificazioni effettuate a norma della legislazione precedente (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 71) 1. Nel termine stabilito dal regolamento, il Ministero procede alla dichiarazione di bene culturale nei confronti dei beni immobili indicati nell'articolo 2 per i quali non siano state rinnovate e trascritte le notifiche precedentemente effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778. 2. Le notifiche indicate al comma 1 restano comunque valide, agli effetti di questo Titolo, fino alla scadenza del termine prescritto dallo stesso comma 1. 3. Le notificazioni eseguite a norma degli articoli 2, 3 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 conservano piena efficacia. Articolo 14 Raccolte ex-fidecommissarie (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 72) 1. Restano salve le disposizioni relative alle raccolte artistiche exfidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31. Articolo 15 Vigilanza e cooperazione (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 6; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 148-155) 1. La vigilanza sui beni culturali compete al Ministero e, per quanto concerne i beni oggetto di delega di funzioni amministrative, anche alle regioni. 2. Il Ministero esercita la vigilanza anche con la cooperazione delle regioni. 3. Il Ministero e le regioni cooperano altresi' all'impostazione e alla definizione delle modalita' d'attuazione, anche in collaborazione con le universita', Articolo 16 Catalogazione (Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 art. 149, comma 4, lettera e) 1. Il Ministero assicura la catalogazione dei beni culturali per il censimento del patrimonio storico ed artistico nazionale. 2. Le regioni, le province e i comuni curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, informatone il Ministero, degli altri beni culturali presenti sul proprio territorio. I dati affluiscono al catalogo nazionale del beni culturali. 3. La catalogazione e' effettuata secondo le procedure e con le modalita' stabilite dal regolamento, previa definizione, con la cooperazione delle regioni, di metodologie comuni per la raccolta e l'elaborazione dei dati a livello nazionale e la integrazione in rete delle banche dati regionali o locali. 4. I dati concernenti le dichiarazioni a norma dell'articolo 6 e gli elenchi previsti dall'articolo 5 affluiscono nella catalogazione e sono trattati separatamente dagli altri; la loro consultabilita' e' disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza. Articolo 17 Funzione consultiva (Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, art. 8) 1. I comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali sono facoltativamente consultati in relazione ai provvedimenti di tutela e di valorizzazione previsti da questo Titolo che investono problemi di speciale importanza. 2. Il parere del comitati indicati al comma 1 e' obbligatorio per i provvedimenti che comportano spese superiori alle soglie stabilite con decreto del Ministro, udito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Articolo 18 Provvedimenti legislativi particolari (Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791) 1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791 per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, ed ogni altra disposizione di legge speciale avente ad oggetto singole citta', complessi architettonici, siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico. Articolo 19 Beni culturali di interesse religioso (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 8) 1. Quando si tratti di beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa Cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze del culto, d'accordo con le rispettive autorita'. 2. Si osservano, altresi', le disposizioni stabilite dalle intese concluse a norma dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte, a norma dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione, con le confessioni religiose diverse dalla cattolica. Articolo 20 Convenzioni internazionali 1. L'attivita' di tutela e valorizzazione dei beni culturali si conforma ai principi di cooperazione tra Stati, anche nell'ambito di organizzazioni internazionali, stabiliti dalle convenzioni rese esecutive in Italia in materia di protezione del patrimonio culturale mondiale e del patrimoni nazionali. I CONSERVAZIONE SEZIONE I CONTROLLI Articolo 21 Obblighi di conservazione (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 5, comma 2; 11, commi 1 e 2; 12, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 38 lett. g e 42, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lett. a) 1. I beni culturali non possono essere demoliti o modificati senza l'autorizzazione del Ministero. 2. Essi non possono essere adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico oppure tali da creare pregiudizio alla loro conservazione o integrita'. 3. Le collezioni non possono, per qualsiasi titolo, essere smembrate senza l'autorizzazione prescritta al comma 1. 4. Gli archivi non possono essere smembrati, a qualsiasi titolo, e devono essere conservati nella loro organicita'. Il trasferimento di complessi organici di documentazione di archivi di persone giuridiche a soggetti diversi dal proprietario, possessore o detentore e' subordinato ad autorizzazione del soprintendente. 5. Lo scarto di documenti degli archivi di enti pubblici e degli archivi privati di notevole interesse storico e' subordinato ad autorizzazione del soprintendente archivistico. Articolo 22 Collocazione (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 11, commi 1 e 3; 12, comma 2) 1. I beni culturali non possono essere rimossi senza l'autorizzazione del Ministero. 2. I beni appartenenti agli enti contemplati dall'articolo 5 sono fissati al luogo di loro destinazione nel modo indicato dalla soprintendenza. 3. Nel caso in cui il trasporto di beni mobili appartenenti a privati, dichiarati a norma dell'articolo 6, avvenga in dipendenza del cambiamento di dimora del detentore, questi ne da' notizia alla soprintendenza, la quale puo' prescrivere le misure che ritenga necessarie perche' i beni medesimi non subiscano danno. 4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano agli archivi correnti degli enti pubblici e degli organi amministrativi e giudiziari dello Stato. Articolo 23 Approvazione dei progetti di opere (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 18, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lettera d) 1. I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dei beni culturali indicati all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) hanno l'obbligo di sottoporre alla soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione. 2. Il provvedimento di approvazione sostituisce l'autorizzazione prevista all'articolo 21. Articolo 24 Interventi di edilizia (Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 12, comma 5) 1. L'approvazione prevista dall'articolo 23 relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata e' rilasciata entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della richiesta, restando comunque impregiudicato quanto disposto dagli articoli 25 e 26. 2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 e' sospeso fino al ricevimento della documentazione. 3. Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine e' sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque non oltre trenta giorni. Decorso tale termine, previa diffida a provvedere nei successivi trenta giorni, le richieste di approvazione si intendono accolte. Articolo 25 Conferenza di servizi (Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 81; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 14; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, art. 3; legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater come modificati ed introdotti dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17) 1. Nei procedimenti relativi ad opere pubbliche incidenti su beni culturali assoggettati alle disposizioni di questo Titolo, ove si ricorra alla conferenza 2. Qualora il Ministero esprima motivato dissenso l'amministrazione procedente puo' richiedere, purche' non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa, la determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio del Ministri, previa deliberazione del Consiglio del Ministri. 3. L'amministrazione che provvede all'esecuzione dei lavori informa il Ministero dell'adempimento delle condizioni dell'approvazione. Articolo 26 Valutazione di impatto ambientale (Legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6; legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 20) 1. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, l'approvazione prevista dall'articolo 23 e' rilasciata da parte del Ministero in sede di concerto sulla compatibilita' ambientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini della valutazione di impatto ambientale medesima. 2. Qualora dall'esame del progetto effettuato a norma del comma 1 risulti che l'opera non e' in alcun modo compatibile con le esigenze conservative del bene culturale sul quale essa e' destinata ad incidere il Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente. In tal caso, ovvero qualora vi sia una valutazione contraria del progetto da parte del Ministero dell'ambiente, la procedura di valutazione di impatto ambientale si considera conclusa negativamente. 3. Se nel corso dei lavori risultino comportamenti contrastanti con l'approvazione, tali da porre in pericolo l'integrita' degli immobili soggetti a tutela, il Ministero ordina la sospensione del lavori. Articolo 27 Lavori provvisori urgenti (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 19) 1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere eseguiti i lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli al bene tutelato, purche' ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono inviati nel piu' breve tempo i progetti dei lavori definitivi per l'approvazione. Articolo 28 Sospensione dei lavori (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 20) |
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